Questo articolo è stato scritto in collaborazione con lo “Studio Del Degan – Commercialisti Associati”

La rideterminazione del valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni societarie possedute da persone fisiche (al di fuori dal regime d’impresa) è un’opportunità di rilevante interesse che si rinnova di anno in anno fin dalla “Legge Finanziaria” del 2002 (art. 5 della Legge 448/2001).
L’articolo 29 del DL 17/2022 (cosiddetto “DL Energia”) pubblicato il 1° marzo dell’anno in corso ha prorogato anche per il 2022 l’agevolazione fiscale per “rivalutare” le partecipazioni societarie possedute alla data del 1° gennaio 2022.
DI COSA SI TRATTA?
In estrema sintesi viene concessa la possibilità di ridurre in misura sensibile le imposte che è chiamato a versare il privato cittadino nel momento in cui, vendendo una quota di partecipazione di sua proprietà in una società italiana, realizza una plusvalenza (un guadagno) rispetto al costo sostenuto al momento dell’acquisto o della sottoscrizione della quota stessa.
Si ricorda che, secondo la normativa vigente, i privati (non imprese) che possiedono una quota di partecipazione in una società (Srl, Spa, Snc, Sas…) nazionale NON quotata, all’atto della vendita della quota stessa sono chiamati a versare un’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza realizzata. Tale plusvalenza è data dalla differenza tra il costo effettivo sostenuto per l’acquisto originario (o la sottoscrizione) della quota e il prezzo di vendita praticato all’atto della cessione della quota stessa.
Con la “Rideterminazione del valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni societarie” è possibile affrancare in tutto o in parte il valore delle quote possedute dalle persone fisiche versando un’imposta agevolata del 14% (che si sostituisce all’aliquota ordinaria del 26%) di fatto riducendo o annullando la plusvalenza tassabile.
Ove il differenziale tra il costo di acquisto sostenuto e il probabile prezzo di vendita realizzabile della plusvalenza sia di valore considerevole, una riduzione di aliquota fiscale di dodici punti percentuali può concretizzarsi in un risparmio non trascurabile in termini assoluti.
QUALI SONO LE CONDIZIONI PER REALIZZARE L’OPERAZIONE AGEVOLATIVA?
- Possono essere rivalutate tutte le quote di partecipazione in società (di capitale o di persone) italiane possedute da persone fisiche (al di fuori del regime d’impresa);
- Le quote oggetto di rivalutazione devono essere possedute alla data del 1° gennaio 2022;
- Deve essere redatta da parte di un professionista abilitato (commercialisti, esperti contabili, revisori legali) l’apposita perizia di stima, da assoggettare a giuramento entro il 15 giugno 2022;
- Entro lo stesso termine del 15 giugno 2022 il soggetto beneficiario deve versare con F24:
– l’intero importo dell’imposta sostitutiva del 14% sul valore di perizia;
– o, in alternativa, la prima di tre rate annuali di pari importo della stessa imposta sostitutiva (la rateazione triennale è scelta liberamente dal contribuente che verserà le altre due rate rispettivamente il 15 giugno 2023 e il 15 giugno 2024, pagando in aggiunta gli interessi di rateazione pari al 3% annui).
Certo è che l’operazione di rideterminazione del valore impone un versamento immediato dell’imposta del 14% a fronte di una cessione possibile o probabile e richiede quindi che si versi l’imposta sostitutiva prima di aver incassato il probabile prezzo di vendita.
Quindi, l’adesione alla possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate deve essere attentamente valutata nella prospettiva di un possibile futuro risparmio d’imposta all’atto della ipotetica futura successiva cessione della partecipazione.
Occorre al riguardo evidenziare che:
– L’imposta sostitutiva del 14% dovuta per l’affrancamento si calcola sull’intero valore di perizia (senza dedurre il costo di acquisto della partecipazione);
– Mentre l’imposta sostitutiva ordinaria sulle plusvalenze da cessione prevede un’aliquota del 26% da pagarsi “solo” sulla differenza tra prezzo di vendita e costo di acquisto della quota.
Pertanto, affinché il regime agevolato risulti effettivamente conveniente è necessario che l’imposta sostitutiva del 14% applicata sul valore della partecipazione posseduta risulti inferiore al 26% da pagarsi sulla plusvalenza realizzata senza affrancamento.
A ciò va aggiunto il costo della perizia asseverata, necessaria per realizzare l’affrancamento agevolato.
Per queste fondamentali ragioni, si è soliti ragionare sull’opportunità di rideterminare il valore delle quote societarie quando si hanno concrete e ragionevoli previsioni di vendita a prezzi razionalmente praticabili.
SOFFERMIAMOCI SUL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
La rideterminazione del valore delle quote non è prevista da una norma fiscale “stabile”, ma è un’opportunità temporanea eccezionale. Nel tempo, si è perso il senso di eccezionalità della norma in quanto l’opportunità è sempre stata prorogata anno dopo anno, finanziaria dopo finanziaria, arrivando a far ritenere la norma un’occasione sempre a portata dei contribuenti.
Tuttavia, proprio con la legge di bilancio 2022 il Governo Draghi ha dato un primo importante segnale di discontinuità, NON prevendendo in un primo momento la proroga dell’agevolazione in oggetto. Accogliendo poi le richieste avanzate da più parti, la proroga per l’anno 2022 è stata inserita nel cosiddetto “DL Energia” del 1° marzo.
Oltretutto, nell’aprire in extremis la possibilità di rideterminazione per il 2022, l’aliquota dell’imposta sostitutiva di favore è stata innalzata dall’11% (prevista per gli anni scorsi) al 14% riducendo di fatto di 3 punti percentuali il vantaggio effettivo dell’agevolazione.
Questa situazione deve quindi indurre a ragionare con una prospettiva di medio termine in quanto, se è vero che anticipare l’onere fiscale rispetto al momento di cessione delle quote può essere finanziariamente pesante e potenzialmente rischioso rispetto alle effettive future possibilità di cessione, è altrettanto doveroso considerare che l’opportunità potrebbe non essere più disponibile nel prossimo futuro e/o il suo costo potrebbe ulteriormente innalzarsi per effetto di aliquote agevolate sempre meno premianti.
È il caso di evidenziare come l’agevolazione in discussione si presenti particolarmente interessante per i progetti e programmi di passaggio generazionale e per le società appetibili per l’acquisizione totale o parziale da parte di fondi di investimento e private equity.
IN CONCLUSIONE
Per quanto la questione appaia in termini generali molto semplice, è doveroso soffermarsi a valutare caso per caso l’effettiva convenienza dell’operazione di rideterminazione del valore delle partecipazioni. Si consiglia quindi di confrontarsi con professionisti qualificati che possano aiutare ad approfondire il tema e verificare la concreta profittabilità dell’operazione.
Per dovere di informazione, si ricorda che la possibilità di rideterminazione del valore, così come qui descritta per le partecipazioni societarie, è applicabile anche al valore dei terreni edificabili posseduti da persone fisiche al di fuori del regime d’impresa.
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